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Le
imposte dopo la vendita
Imposta di registro
L'imposta di registro è
dovuta su tutti gli atti di
compravendita di immobili
diversi da quelli soggetti
ad Iva (nei casi, ad
esempio, in cui chi vende
l'immobile è un privato, o
un'impresa non costruttrice
o comunque non avente la
compravendita di immobili
tra le sue finalità
principali).
Per la prima casa e relative
pertinenze l'imposta di
registro si applica con
l'aliquota del 3%. Per tutte
le altre abitazioni
l'aliquota è del 10%.
Per gli immobili di
interesse storico, artistico
o archeologico, vincolati ai
sensi della legge 1089/39,
l'aliquota è del 3%.
Iva
Si applica l'Iva ai
trasferimenti di immobili ad
uso abitativo quando il
venditore è:
- impresa costruttrice
- impresa che ha per
oggetto, esclusivo o
principale, la compravendita
di immobili
- impresa che ha eseguito
gli interventi di recupero
previsti dalla legge 457/78,
lettere C, D ed E dell'art.
31.
Per i fabbricati diversi
dalle abitazioni (ad es.
uffici, negozi), il
trasferimento è soggetto ad
Iva anche nel caso in cui
l'immobile è ceduto da
un'impresa non costruttrice,
se questa ha detratto l'Iva
nel precedente acquisto.
L'aliquota applicata è del
4% per la prima casa (per
abitazione "non di lusso"),
del 10% per le altre
abitazioni non di lusso, del
20%, di regola, per quelle
di lusso.
Imposta ipotecaria
L'imposta ipotecaria incide
per il 2% del prezzo di
acquisto dell'immobile e
grava sul compratore.
In alternativa l'imposta si
applica in misura fissa se
si acquista da imprenditore
oppure si ha diritto alle
agevolazioni per l'acquisto
della prima casa.
Imposta catastale
L'imposta catastale incide
per l'1% del prezzo di
acquisto dell'immobile e
grava sul compratore.
In alternativa l'imposta si
applica in misura fissa se
si acquista da imprenditore
oppure si ha diritto alle
agevolazioni per l'acquisto
della prima casa.
I.C.I. Imposta comunale
sugli immobili
Su tutti gli immobili
situati in Italia, anche se
il proprietario è residente
all'estero, è necessario
pagare l'imposta comunale
sugli immobili. Si paga in
base all'anno solare.
Il versamento va eseguito
mediante un apposito
bollettino di conto corrente
postale, in distribuzione
presso l'Ufficio Tributi del
Comune in cui è situato
l'immobile, presso gli
uffici postali.
Va pagata in due rate: la
prima entro il 30 giugno e
la seconda entro il 20
dicembre.
La base imponibile ICI dei
fabbricati è costituita
dalla rendita catastale
maggiorata del 5%, che va
poi moltiplicata per il
coefficiente 100 nel caso di
appartamenti, autorimesse,
magazzini, laboratori e
tettoie, per 50 se si tratti
di uffici (categoria A/10) e
per 34 se trattasi di negozi
(categoria C/1).
La base imponibile dei
terreni edificabili è data
dal valore commerciale,
mentre quella dei terreni
agricoli si ottiene
moltiplicando il reddito
dominicale prima per 1.25 e
poi per 75.
Le aliquote ICI da applicare
alla base imponibile sono
deliberate dal comune ogni
anno e sono diverse a
seconda che l'immobile sia
sfitto o concesso in
locazione, utilizzato come
abitazione principale o dato
in uso gratuito a familiari.
Il Comune inoltre ogni anno
delibera la detrazione per
l'abitazione principale e, a
sua discrezione, ulteriori
sconti per casi particolari,
come ad esempio per famiglie
numerose o in presenza di
disabili, per pensionati a
basso reddito, per contratti
di locazione a canone
concordato e simili.
Il proprietario è tenuto ad
inviare al Comune la
"Dichiarazione I.C.I."
normalmente entro il 30
giugno dell'anno successivo
a quello dell'acquisto,
della vendita o della
successione.
I soggetti passivi ici sono:
- il proprietario
- l'usufrutturario
- chi ha diritto di uso o
abitazione di un immobile |